Sez. 1, Sentenza n. 5470 del 08/09/1986 (Rv. 447997 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - NOZIONE - FORMULAZIONE DELLE CENSURE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - PRECISAZIONE DELLE CENSURE NEL CORSO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ PROCESSUALE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - NOZIONE - FORMULAZIONE DELLE CENSURE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - PRECISAZIONE DELLE CENSURE NEL CORSO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ PROCESSUALE - INAMMISSIBILITÀ.*
La specificazione dei motivi d'appello, che l'art. 342 cod. proc. civ. esige non solo per delimitare il campo del riesame, in base al principio tantum devolutum quantum appellatum, ma anche per permettere d'identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dall'impugnazione e le ragioni per cui si invoca la riforma della pronuncia impugnata, deve risultare dallo stesso atto di appello, con il quale si consuma il diritto d'impugnazione, essendo preclusa la precisazione, nel corso della ulteriore attività processuale, di censure che in tale atto siano state esposte in maniera del tutto vaga. (V 3891/85, mass n 441468; (V 1939/84, mass n 430019; (Conf 5462/85, mass n 442670).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)