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Sez. 3, Sentenza n. 1835 del 22/02/1988 (Rv. 457791 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFRANCAZIONE EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457791-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFRANCAZIONE EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Perché un contratto di miglioria o di affitto possa essere oggetto di affrancazione ai sensi della legge 22 luglio 1966 n. 607 - analogamente alla affrancazione prevista dalla legge 25 febbraio 1963 n. 327 per i contratti a miglioria del basso Lazio - è necessario un continuo possesso ultratrentennale, legittimamente esercitato in virtù di un rapporto agrario diretto col proprietario o comunque con il titolare della prestazione (e non limitato alla mera detenzione ed alla materiale coltivazione del fondo), che va considerato come rispondente al carattere di realità del diritto e parificato ad un utile dominio, e l'Obbligo di eseguire i miglioramenti sul fondo, a proprie spese, in conformità alla convenzione o all'uso locale. L'accertamento di tali condizioni costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (V 3933/85, mass n 441504; (V 2475/80, mass n 406207; (V 424/78, mass n 389725).*

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)