Sez. L, Sentenza n. 2475 del 16/04/1980 (Rv. 406207 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - COLONIA - AFFRANCAZIONE EX LEGGE N 607 DEL 1966 - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - COLONIA - AFFRANCAZIONE EX LEGGE N 607 DEL 1966 - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Perche un contratto di Colonia o di affitto possa essere oggetto di affrancazione ai sensi della legge 22 luglio 1966 n 607 - analogamente all'affrancazione prevista dalla legge 25 febbraio 1963 n 327 per i contratti di miglioria del basso Lazio - e necessario un continuo possesso ultratrentennale, considerato come rispondente al carattere di realita del diritto, parificato ad un 'utile dominiò e l'Obbligo di eseguire i miglioramenti sul fondo in conformita alla convenzione o all'uso locale. Pertanto, non puo essere oggetto di affrancazione quel contratto di affitto ove per l'esistenza di successivi contratti di affitto, ciascuno separato dal precedente con lunghi intervalli di tempo, venga meno la continuita del possesso, restando irrilevante la facolta dello affittuario di subaffittare e di vendere acqua, trattandosi di concessione di diritti esclusivamente spettanti al proprietario e quindi, non comprovanti un diritto reale dell'affittuario. (V 424/78, mass n 389725; (V 993/76, mass n 379647).*
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)