Sez. 5, Sentenza n. 3932 del 17/07/1987 Cc. (dep. 23/07/1987) Rv. 180349 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI NON INGERENZA SUGLI ENTI CENTRALI DELLA CHIESA CATTOLICA - NOZIONE E LIMITI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: AMMINISTRATORI DELL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - I.O.R..*
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI NON INGERENZA SUGLI ENTI CENTRALI DELLA CHIESA CATTOLICA - NOZIONE E LIMITI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: AMMINISTRATORI DELL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - I.O.R..*
L'Obbligo di "non ingerenza" sugli enti centrali della Chiesa cattolica da parte dello stato italiano, previsto dall'art. 11 del trattato del laterano, si riferisce ai detti enti, in quanto operanti nel territorio italiano, come si evince dalla eccezione e quindi dalla unica possibilità di "ingerenza", disciplinata dallo stesso art. 11, con riferimento agli acquisti dei corpi morali". Per "Obbligo di non ingerenza" poi deve intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento nella organizzazione e nell'Azione dei menzionati enti. Ne deriva che l'esclusione non è limitata ai soli poteri pubblici di contenuto amministrativo, ma concerne la sovranità stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà e funzioni e quindi anche la giurisdizione. (nella specie la Cassazione ha ritenuto il difetto di giurisdizione penale nei confronti degli amministratori dell'istituto per le opere di religione - i.O.R. annullando i mandati di cattura ed i provvedimenti del tribunale del riesame, riguardanti i predetti). (V. Altra massima sulla stessa pronuncia).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)