Sez. 2, Sentenza n. 23423 del 26/04/2017 Ud. (dep. 12/05/2017) Rv. 270093 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Trattato del Laterano tra l'Italia e la Santa Sede - Esenzione degli "enti centrali della Chiesa" da ogni ingerenza da parte dello Stato - Sussumibilità in tale categoria di un ente pubblico di diritto canonico non riconosciuto come persona giuridica nell'ordinamento italiano - Esclusione - Ragioni.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Non rientra tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - un ente pubblico di diritto canonico che non abbia mai chiesto, od ottenuto, il riconoscimento quale persona giuridica nell'ordinamento italiano, ed il cui statuto non sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese, dovendo esso essere considerato un ente di mero fatto, come tale soggetto alla pertinente normativa civilistica italiana; ne deriva che i reati commessi dal legale rappresentante del predetto ente in Italia vanno giudicati dall'autorità giudiziaria italiana ex art. 22 del Trattato stesso.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 11 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 22, Costituzione art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)