Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 20/11/1969 (Rv. 344064 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - APPLICABILITA AI VEICOLI CIRCOLANTI SU SUOLO PRIVATO- LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - APPLICABILITA AI VEICOLI CIRCOLANTI SU SUOLO PRIVATO- LIMITI.*
La norma dell'art 2054 cod civ e applicabile anche in ipotesi di circolazione di veicoli senza guida di rotaie su aree private, sempre che, per la destinazione di queste al transito dei pedoni e dei veicoli, possa in esse verificarsi una situazione paragonabile al traffico stradale quanto a pericolosita, e non quando esse siano chiuse al transito. (nella specie, e stata esclusa l'applicabilita della norma, poiche il luogo ove era avvenuto il sinistro era destinato a privato deposito di materiali e completamente recintato da un muro). (V 102-66, massima n 320204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)