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Sez. 3, Sentenza n. 102 del 05/01/1966 (Rv. 320204 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - AMBITO.*
Stato
decisa il 1966-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320204-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - AMBITO.*

In tema di circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, i comma, cod. civ. opera non soltanto quando ricorra il presupposto della circolazione su strada pubblica, ma anche quando la circolazione del veicolo avvenga su di una strada privata soggetta ad uso pubblico o comunque adibita al traffico di pedoni e di veicoli e tuttavia pur sempre necessario che il movimento del veicolo avvenga in area e luogo che consenta il transito. Nella specie e stato ritenuto che l'interno di un capannone, adibito a rimessa di aerei, per la natura stessa della sua destinazione, non puo considerarsi luogo aperto al transito di veicoli e pedoni. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)