Sez. 3 - , Sentenza n. 4147 del 13/02/2019 (Rv. 652744 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro - Responsabilità dell’assicuratore del vettore ex art. 141 cod. ass. – Concetto di caso fortuito – Onere probatorio a carico dell’assicurazione del vettore – Intervento dell’assicurazione dell’altro veicolo - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)