Sez. 3 - , Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017 (Rv. 644953 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro - Responsabilità dell’assicuratore del vettore ex art. 141 cod. ass. - Sussistenza - Fondamento - Ipotesi in cui l’altro veicolo coinvolto risulti non assicurato e non identificato - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 206 art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)