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Sez. 1, Sentenza n. 5851 del 20/10/1997 Cc. (dep. 14/11/1997) Rv. 208928 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | In genere - Accertamento di condotta collaborativa con la giustizia ai sensi dell'art.58 ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario - Necessità che la relativa istanza sia collegata alla richiesta di ammissione del condannato ad uno specifico beneficio penitenziario - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208928-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La richiesta di concessione di un qualunque beneficio penitenziario, è condizione imprescindibile per l'accertamento dell'esistenza di una condotta collaborativa con la giustizia ai sensi dell'art.58 ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, tenuto conto della natura incidentale del procedimento previsto da tale norma. (Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza con la quale un condannato aveva chiesto una pronuncia con la quale si escludesse che nei suoi confronti fosse necessario l'accertamento di una condotta collaborativa con la giustizia ex art.58 ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario: il Tribunale aveva motivato il provvedimento di rigetto osservando che la concreta valutazione della condotta in discorso avrebbe dovuto essere necessariamente collegata alla richiesta di ammissione del condannato ad uno specifico beneficio penitenziario. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'interessato contro detto provvedimento, enunciando il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)