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Sez. 1, Sentenza n. 1865 del 05/03/1999 Cc. (dep. 19/04/1999) Rv. 213066 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di concessione di determinati benefici - Possibilità di derogarvi per chi collabora - Accertamento della qualità di collaboratore - Autonoma azione - Possibilità - Esclusione - Collegamento con la richiesta di benefici - Necessità.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213066-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La qualità di collaboratore a norma dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno "status" e indipendente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere invece accertata all'interno del procedimento di merito attivato dalla richiesta di uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria ai sensi dell'art. 58-ter citato, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4-bis stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)