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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22705 del 08/11/2010 (Rv. 615100 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Completezza dei requisiti ex art. 132 cod. proc. civ. - Necessità - Sottoscrizione da parte del solo presidente del collegio - Mancanza di un provvedimento di attribuzione a quest'ultimo della qualità di estensore - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Rilevabilità anche d'ufficio in cassazione - Configurabilità - Conseguenze - Rimessione della causa al giudice che ha emesso la sentenza priva di sottoscrizione.
Stato
decisa il 2010-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615100-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art.132 cod. proc. civ. la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e dell'estensore; qualora essa sia sottoscritta solo dal presidente. che però non risulti cumulare in sè anche la qualità di estensore, tale mancanza rende la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. che può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d'ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)