Sez. 1, Sentenza n. 23637 del 06/11/2009 (Rv. 610641 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Dichiarazione dello stato di adottabilità - Impugnazione - Inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio - Pronuncia con ordinanza - Natura sostanziale di sentenza - Requisiti formali ex art. 132 cod. proc. civ. - Necessità - Difetto della sottoscrizione dell'estensore - Conseguenze - Nullità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Il provvedimento collegiale con cui la Corte di appello, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale dei minorenni sullo stato di adottabilità di un minore, ne dichiari l'inammissibilità per difetto d'integrazione del contraddittorio, per il suo contenuto decisorio e definitivo ha natura di sentenza e deve pertanto presentare i requisiti formali di validità prescritti dall'art. 132 cod. proc. civ.; con la conseguenza che, ove esso rechi soltanto la firma del Presidente, e non anche quella dell'estensore, al di fuori del caso in cui il Presidente cumuli entrambe le funzioni, deve esserne dichiarata la nullità e la causa va rinviata ad altro giudice equiordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)