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Sez. L, Sentenza n. 7135 del 16/05/2002 (Rv. 554453 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Dipendenti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale - Pensionamento anticipato - Decorrenza - Criterio ex art. 3 d.P.R. n. 58 del 1976 - Applicabilità (in via di eccezione rispetto al sistema delle c.d. "finestre" ex legge n. 438 del 1992).
Stato
decisa il 2002-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554453-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In virtù della disciplina speciale dettata dal decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, il pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese ammesse ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, non trovando applicazione il sistema delle c.d. finestre introdotto dall'art. 1 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, e restando operativa, in via di eccezione, la regola dettata dall'art. 3 d.P.R. n. 58 del 1976, secondo cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al collocamento in quiescenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 1 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 10, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., DPR 08/01/1976 num. 58 art. 3, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)