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Sez. L, Sentenza n. 7852 del 19/05/2003 (Rv. 563322 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Pensionamento anticipato ex D.L. n.299 del 1994 - Decorrenza - Ambito di applicazione - Trattamenti di mobilità cessati prima del 1.5.1994 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563322-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

La disciplina speciale dettata dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, in base alla quale il pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese ammesse ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, non trovando applicazione il sistema delle "finestre" introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n.348 del 1992, trova applicazione solo in relazione ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità che non siano cessati prima del 21 maggio 1994, data di entrata in vigore del suddetto decreto legge.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/1999 num. 451, Legge 19/09/1992 num. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)