Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 16/05/1968 (Rv. 333222 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCANZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - SENTENZA COSTITUTIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCANZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - SENTENZA COSTITUTIVA.*
La diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 cod.civ. ha la funzione di produrre la risoluzione di diritto del contratto, una volta decorso vanamente il termine. La sua omissione, peraltro, non impedisce che, contro la parte caduta in mora e versante in istato di inadempienza, si pronunci la risoluzione del contratto con una sentenza avente valore costitutivo anziche dichiarativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)