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Sez. 3, Sentenza n. 3647 del 07/11/1969 (Rv. 343875 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - CARATTERE FACOLTATIVO.*
Stato
decisa il 1969-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343875-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - CARATTERE FACOLTATIVO.*

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la diffida ad adempiere costituisce soltanto una facolta, non un Obbligo per la parte adempiente, ed ha lo scopo di provocare lo scioglimento di diritto del rapporto. La parte adempiente, infatti, puo direttamente proporre la domanda, tendente alla risoluzione del rapporto attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, sulla base del solo fatto obbiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. (Conf 1527-68 massima n 333222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)