Sez. 1, Sentenza n. 1882 del 03/04/1979 (Rv. 398273 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il pretore, delegato dal giudice istruttore ad assumere una prova fuori della circoscrizione del tribunale, fissa l'udienza per l'espletamento della prova stessa, non deve essere notificato dal richiedente alla parte contumace, in quanto tale notifica non e prevista ne dall'art 203 cod proc civ, il quale disciplina l'assunzione della prova fuori circoscrizione, ne dall'art 292 cod proc civ, il quale elenca tassativamente gli Atti di cui e prescritta la notifica personalmente al contumace, con esclusione di tutti gli Atti istruttori non espressamente indicati. (V 249/72, mass n 356062).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)