Sez. 3, Sentenza n. 249 del 02/02/1972 (Rv. 356062 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - FINALITA - ELENCAZIONE DEGLI ATTI DA NOTIFICARE O COMUNICARE - TASSATIVITA - CONSULENZA TECNICA - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA AMMISSIVA E COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - FINALITA - ELENCAZIONE DEGLI ATTI DA NOTIFICARE O COMUNICARE - TASSATIVITA - CONSULENZA TECNICA - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA AMMISSIVA E COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'elencazione degli Atti per i quali l'art 292 cod proc civ, prescrive la notifica personalmente al contumace e tassativa; l'adempimento della predetta formalita tende ad evitare che il contumace si trovi a sua insaputa di fronte a domande nuove o ad una estensione del petitum o ad Atti istruttori che richiedono l'apporto di una personale attivita. Ne deriva che non e prescritta la notificazione al contumace di quegli Atti istruttori che sono diretti all'accertamento dei fatti dedotti a sostegno della domanda, ne e prescritta la notificazione allo stesso dell'ordinanza ammissiva di una consulenza tecnica o la comunicazione al medesimo delle operazioni peritali. (Conf 2467'68, mass n 334896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)