Sez. 3, Sentenza n. 4397 del 20/03/2012 (Rv. 621749 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Chiamata in garanzia - Inammissibilità ovvero rigetto del ricorso principale dispiengato nei confronti del chiamante - Conseguenze - Assorbimento del ricorso incidentale - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
È assorbito il ricorso incidentale della parte chiamata in garanzia impropria, il cui interesse deve ritenersi venuto meno, non sussistendo la possibilità di una pronuncia in suo danno, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile o sia rigettato il ricorso principale dispiegato nei confronti del chiamante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)