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Sez. 2, Sentenza n. 4787 del 28/02/2007 (Rv. 598326 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO | Dichiarazione di assorbimento conseguente al rigetto del ricorso principale - Presupposto - Ammissibilità del ricorso incidentale - Rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità - Sussistenza - Conseguenze - Parte vittoriosa - Omesso esame da parte del giudice di merito di una questione assorbita - Deduzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598326-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO

Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l'ammissibilità, che deve essere accertata dalla corte di cassazione indipendentemente dalla proposizione di una eccezione "ad hoc". Pertanto, il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, e non assorbito, qualora con il medesimo la parte vittoriosa sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì abbiano ad oggetto questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)