Sez. U, Sentenza n. 22550 del 23/10/2014 (Rv. 632413 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l'invalidità civile - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l'invalidità civile, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando investano il contenuto diagnostico del verbale, poiché tali commissioni non hanno poteri autoritativi e i loro giudizi esprimono discrezionalità tecnica, non amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1990 num. 295 art. 1, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)