Sez. U, Sentenza n. 13665 del 18/09/2002 (Rv. 557459 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Accertamento dell'invalidità civile - Ai fini del collocamento obbligatorio ("ex" legge n. 482 del 1968) - Compiuto dalle commissioni mediche - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Art. 1, comma ottavo, legge n. 295 del 1990 - Portata - Discrezionalità tecnica nell'attività di accertamento delle predette commissioni - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie in materia di accertamenti sanitari dell'invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dall'art. 1, comma ottavo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all'erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18), ma anche quando l'interessato deduca l'esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482 (la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell'ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma primo del medesimo art. 1 della legge n. 295 del 1990 (e della successiva legislazione confermativa), è devoluto l'accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell'attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato.
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1990 num. 295 art. 1, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)