Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019 (Rv. 652279 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - PROCESSO VERBALE | Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione - Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Ammissibilità - Valore dell'atto ricostituito - Conseguenze in ambito probatorio - Poteri del giudice di merito.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - PROCESSO VERBALE
In tema di ricostruzione di atti del processo civile, disposta in applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p., all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale di quello mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ferme le valutazioni del giudice del merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata per la ricostituzione ed originale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)