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Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 19/04/2010 (Rv. 612492 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricostituzione (o "ricostruzione") di atti giudiziari - Applicabilità analogica degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. - Sussistenza anche nel giudizio di cassazione - Prevalenza su altre norme generali dell'ordinamento - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612492-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità della ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita con l'ordine di inserimento di una copia conforme all'originale nel registro delle sentenze, con attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del Presidente ed allegazione della stessa ordinanza di ricostruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113, Regio Decr. Legge 15/11/1925 num. 2071

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)