Sez. 1, Sentenza n. 18221 del 20/12/2002 (Rv. 559368 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Proponibilità in corso di causa - Sussistenza - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La domanda intesa al riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 è proponibile anche con riferimento a processi ancora in corso, senza che sia perciò configurabile un dubbio di legittimità costituzionale della relativa normativa per violazione del principio costituzionale del giudice precostituito per legge, in quanto - derivando l'equa riparazione, non da un illecito aquiliano, ma da un'obbligazione "ex lege" - la proposizione, in corso di causa, della domanda diretta ad ottenere il relativo indennizzo non dà luogo ad alcuna potenziale o virtuale contrapposizione col giudice del processo nel quale la violazione del termine di durata ragionevole si assume essersi verificata, né configura alcuna ipotesi di incompatibilità o di inopportunità rispetto alla conduzione del medesimo processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)