Sez. 1, Sentenza n. 15611 del 07/11/2002 (Rv. 558298 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Proponibilità in corso di causa - Sussistenza - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ammette la proponibilità della domanda di equa riparazione anche nella pendenza del procedimento la cui durata costituisce titolo della domanda stessa, e quindi anche nel corso della fase processuale cui si assume imputabile il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nè siffatta interpretazione della norma si pone in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in quanto - derivando l'equa riparazione, non da un illecito aquiliano, ma da un'obbligazione "ex lege" - la proposizione, in corso di causa, della domanda diretta ad ottenere il relativo indennizzo non dà luogo ad alcuna potenziale o virtuale contrapposizione col giudice del processo nel quale la violazione del termine di durata ragionevole si assume essersi verificata, né configura alcuna ipotesi di incompatibilità o di inopportunità rispetto alla conduzione del medesimo processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)