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Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 19/02/1979 (Rv. 397283 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - INCAPACITA FUNZIONALE DELLA COSA DIPENDENTE DA SUE DIFFORMITA QUALITATIVE - VENDITA DI ALIUD PRO ALIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - INCAPACITA LIMITATA AD UNA DELLE POSSIBILI DESTINAZIONI DELLA COSA - INCAPACITA PARZIALE O SPECIFICA - AZIONE DI RISOLUZIONE O DI ADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397283-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - INCAPACITA FUNZIONALE DELLA COSA DIPENDENTE DA SUE DIFFORMITA QUALITATIVE - VENDITA DI ALIUD PRO ALIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - INCAPACITA LIMITATA AD UNA DELLE POSSIBILI DESTINAZIONI DELLA COSA - INCAPACITA PARZIALE O SPECIFICA - AZIONE DI RISOLUZIONE O DI ADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*

L'incapacita funzionale della cosa dipendente da sue difformita qualitative si risolve in consegna di aliud pro alio se la res non e idonea ad essere impiegata in tutti gli Usi collegabili al genere venduto (incapacita generica); mentre, se l'incapacita risulta limitata a una delle sue possibili destinazioni, da luogo alla ordinaria Azione di risoluzione del contratto o di adempimento, ai sensi dell'art 1453 cod civ (incapacita parziale o specifica), soltanto se si provi che le parti avevano pattuito quella destinazione cui la cosa si era dimostrata del tutto inadatta. (Conf 268/78, mass n 389558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)