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Sez. 2, Sentenza n. 268 del 21/01/1978 (Rv. 389558 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEL GENUS - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA COSA - NECESSITA - DIFETTO DI QUALITA INCIDENTE SULLA PREDETTA DESTINAZIONE PREVISTA DALLE PARTI CONTRAENTI - DEGRADAZIONE DELLA COSA IN UN GENERE DIVERSO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE RELATIVA A VENDITA DI MOBILIO IN STILE.*
Stato
decisa il 1978-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389558-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEL GENUS - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA COSA - NECESSITA - DIFETTO DI QUALITA INCIDENTE SULLA PREDETTA DESTINAZIONE PREVISTA DALLE PARTI CONTRAENTI - DEGRADAZIONE DELLA COSA IN UN GENERE DIVERSO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE RELATIVA A VENDITA DI MOBILIO IN STILE.*

Se e vero che ricorre l'ipotesi della consegna di aliud pro alio quando la cosa consegnata appartiene a un genus completamente diverso, tuttavia l'identificazione del genus non puo essere fatta se non in funzione della destinazione economico-sociale della cosa, quale e stata nella previsione esplicita o implicita delle parti contraenti, con la conseguenza che si passa dal campo del mero difetto di qualita a quello dell'aliud pro alio ogni qualvolta la Mancanza di certe qualita faccia degradare la cosa in un genere, o anche in un sottogenere, diverso, appunto perche il difetto qualitativo incide direttamente sulla prevista destinazione; onde e che l'aliud pro alio non puo essere ridotto alla sola differenza strutturale in quanto anche l'alterazione qualitativa puo determinare la degenerazione della cosa, il suo declassamento, a condizione che il difetto di qualita, in rapporto con quanto pattuito fra le parti, faccia della cosa - in se e per se - una cosa diversa, inidonea ad assolvere quella certa destinazione. (nella specie, la suprema Corte ha riconosciuto, in linea di principio, la possibilita di configurare il cosiddetto mobilio in stile, altrimenti detto 'mobilio di artigianato artisticò, come sottogenere diverso dal mobilio comune, in relazione alla prevedibilita pattizia di specifici requisiti di solidita, di pregio e di estetica, tali da caratterizzare i mobili stessi nella essenza e nella destinazione e, pertanto, da costituire il fattore determinante del consenso prestato dal compratore). (V 1141/73, mass n 363641; (V 1571/71, mass n 351878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)