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Sez. 3, Sentenza n. 1542 del 27/04/1999 Cc. (dep. 20/09/1999) Rv. 214448 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Modifiche agli artt. 416 e 555 cod. proc. pen. - Invito a comparire per rendere interrogatorio - Emissione del decreto di citazione prima della nuova normativa - Inapplicabilità - Ragione - Eventuale regresso alla fase antecedente - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214448-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La disposizione transitoria dell' art. 3, comma 2, legge 16 luglio 1997 n. 234 assume come criterio discretivo per l'applicazione delle modifiche introdotte agli artt. 416 e 555 cod proc. pen. quello del deposito della richiesta di rinvio a giudizio e, nel processo innanzi al pretore, quello dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Ne consegue che se vi è stata l'emissione del decreto di citazione la nuova normativa non si applica a meno che il decreto non sia dichiarato nullo, perché la nullità comporta il regresso alla fase antecedente alla sua emanazione. Questo effetto non si verifica se la nullità riguarda la regolarità della citazione a giudizio, ossia la "vocatio in iudicium", perché questa può essere rinnovata restando nella fase processuale in corso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)