Sez. 3, Sentenza n. 17755 del 29/03/2001 Ud. (dep. 03/05/2001) Rv. 219697 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Invito a comparire per rendere interrogatorio - Disciplina transitoria di cui alla legge n. 234 del 1997 - Richiesta di fissazione della data di udienza - Sufficienza - Esclusione - Emissione del decreto di citazione a giudizio - Necessità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento pretorile la norma transitoria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n. 234 fissa come criterio discretivo per l'applicazione delle modifiche introdotte agli artt. 416 e 555 cod. proc. pen. il momento del deposito della richiesta di rinvio a giudizio e, nel processo innanzi al pretore, quello dell'emissione del decreto di citazione a giudizio; ne consegue che non assume alcuna rilevanza, a tal fine, il diverso momento della richiesta da parte del pubblico ministero di fissazione della data dell'udienza dibattimentale, proposta ai sensi dell'art. 160 disp. att. cod. proc. pen., che costituisce adempimento meramente preparatorio rispetto a quello terminale e specifico sopra indicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)