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Sez. 5, Sentenza n. 26309 del 16/12/2009 (Rv. 611035 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Illecita costituzione di capitali all'estero - Sanzione prevista dall'art. 1 del d.l. n. 31 del 1976 - D.M. 27 aprile 1990 - Effetto - "Abolitio criminis" - Configurabilità - Applicazione retroattiva - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611035-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

L'art. 1 del d.m. 27 aprile 1990 del Ministro del commercio estero e del Ministro del Tesoro, (recante disposizioni in materia valutaria ed emesso in attuazione della direttiva CEE del 24 giugno 1988 n. 361/88 e dell'art. 67 del Trattato UE), nello stabilire che i cittadini italiani possono detenere in Italia ed all'estero, sotto qualsiasi forma, valute estere, titoli ed altri valori mobiliari esteri e sono autorizzati a costituire e detenere all'estero conti e depositi in valute estere o in lire, ha reso lecito il comportamento precedentemente sanzionato dall'art. 1 del d.l. n. 31 del 1976 (illecita costituzione di disponibilità all'estero), rendendo inapplicabile la relativa sanzione. La regola dell'inapplicabilità della sanzione per "abolitio criminis" ha efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 23-bis del d.P.R. n. 148 del 1998, introdotto dall'art. 1 della legge n. 326 del 2000 e, pur in assenza di una disposizione di diritto intertemporale, deve ritenersi applicabile anche d'ufficio a tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 2000. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: DM Commercio estero 27/04/1990, Direttive del Consiglio CEE 24/06/1988 num. 361, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 156, Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)