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Sez. 5, Sentenza n. 15772 del 27/07/2005 (Rv. 583261 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Art. 1 legge n. 326 del 2000 - Principio di ultrattività delle norme vigenti alla data di commissione dell'illecito valutario - Abrogazione - Principi di legalità, irretroattività e del "favor rei" - Introduzione - Applicazione ai procedimenti pendenti - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583261-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

L'art. 1, comma primo, della legge 7 novembre 2000, n. 326 (recante modifiche al testo unico approvato con d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per violazioni valutarie) ha abrogato l'art. 23, comma secondo, del d.P.R. n. 148 del 1988, che sanciva il principio della cosiddetta "ultrattività" delle norme vigenti alla data della commissione dell'illecito valutario, mentre il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 326 del 2000 ha inserito - dopo l'art. 23 del d.P.R. n. 148 del 1988 - l'art. 23-bis, che stabilisce espressamente, anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni valutarie, i principi di "legalità", "irretroattività" e del cosiddetto "favor rei", applicabile, quest'ultimo, sia alla ipotesi della cosiddetta "abolitio criminis" che a quella della successione di legge più favorevole. Il principio del "favor rei", ancorché ciò non sia espressamente previsto da una disposizione di diritto intertemporale, trova applicazione - anche d'ufficio - in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 2000 ed aventi ad oggetto l'opposizione a provvedimento di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria. (Nella specie, in base agli enunciati principi, la S.C. ha ritenuto "ex officio" inapplicabile la sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente per tentata esportazione di assegni bancari, avvenuta in epoca anteriore all'abrogazione del relativo divieto ad opera dell'art. 42 del d.P.R. n. 148 del 1988).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 786, Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 42, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)