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Sez. 1, Sentenza n. 4041 del 07/07/1982 (Rv. 421992 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FOGLIO FIRMATO IN BIANCO CON SOTTOSCRIZIONE RICONOSCIUTA OD AUTENTICATA - DENUNCIA DI ABUSIVO RIEMPIMENTO - QUERELA DI FALSO - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI - RIEMPIMENTO "SINE PACTIS" OVVERO "CONTRA PACTA" - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421992-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FOGLIO FIRMATO IN BIANCO CON SOTTOSCRIZIONE RICONOSCIUTA OD AUTENTICATA - DENUNCIA DI ABUSIVO RIEMPIMENTO - QUERELA DI FALSO - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI - RIEMPIMENTO "SINE PACTIS" OVVERO "CONTRA PACTA" - DIFFERENZE.*

La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., esclusivamente nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto sine pactis, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dall'emittente, mentre l'esperimento della querela di falso non è richiesto quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, ossia in modo difforme da quello convenuto con il patto di riempimento precedentemente intervenuto tra emittente e prenditore, in quanto l'abuso dell'autore del riempimento, nella prima ipotesi, incide direttamente ed immediatamente sulla provenienza della dichiarazione da colui che figura esserne il sottoscrittore e sulla riferibilità della volontà così espressa a quest'ultimo, laddove, nella seconda ipotesi, si traduce in una disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione contenuta nella scrittura privata, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), implicante solo la non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. (V 6358/81, mass n 417156; (V 2590/81, mass n 413367; (Conf 3068/81, mass n 413633; (Conf 5459/80, mass n 409331).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)