Sez. 3, Sentenza n. 3068 del 09/05/1981 (Rv. 413633 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE RICONOSCIUTA - DEDUZIONE DI ABUSIVO RIEMPIMENTO DI FOGLIO FIRMATO IN BIANCO - QUERELA DI FALSO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE RICONOSCIUTA - DEDUZIONE DI ABUSIVO RIEMPIMENTO DI FOGLIO FIRMATO IN BIANCO - QUERELA DI FALSO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Per contrastare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute in una scrittura privata, della quale sia stata riconosciuta la sottoscrizione, deducendosi tuttavia l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, la querela di falso e necessaria solo se il riempimento sia avvenuto absque pactis, cioe senza che il suo autore sia stato a cio autorizzato con previo patto di riempimento, mentre e da escluderne l'esperibilita ove si tratti di riempimento contra pacta, cioe in modo non conforme a quello consentito al suo autore da una convenzione precedentemente intervenuta con il sottoscrittore. Cio in quanto, nel primo caso, investendo l'interpolazione del testo il modo di essere oggettivo dell'atto, si tratta di far cadere il collegamento che la sottoscrizione stabilisce rispetto alla dichiarazione, quanto alla provenienza di essa dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, la divergenza fra cio che si voleva fosse dichiarato e cio che in concreto la dichiarazione esprime, presentandosi come una disfunzione interna al procedimento di formazione della dichiarazione, potra essere fatta valere nei limiti e secondo i profili di Rilevanza che l'ordinamento riconosce, ma senza che venga in discussione la provenienza oggettiva della dichiarazione dal soggetto, che ha prescelto quel mezzo per esternarla. (V 6475/79, mass n 403208; (V 1999/79, mass n 398402; (V 534/78, mass n 389839; (Conf 5459/80, mass n 409331 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)