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Sez. 1, Sentenza n. 8269 del 07/07/1992 (Rv. 478070 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Pagamento - In genere | Terreni condotti da affittuari coltivatori diretti - Indennità per l'affittuario - Detrazione da quella spettante al proprietario - Necessità.
Stato
decisa il 1992-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478070-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Pagamento - In genere

Alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 1022 del 1988, in caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni condotti da affittuari coltivatori diretti, l'autonoma indennità dovuta a questi ultimi ai sensi dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 - e pari al valore agricolo medio di cui al primo comma del precedente art. 16 - deve essere detratta da quella spettante al proprietario determinata in base al valore venale del bene espropriato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)