Sez. 1, Sentenza n. 8911 del 28/10/1994 (Rv. 488301 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Accessione invertita - Terreni condotti da affittuari coloni e mezzadri - Disciplina ex art. 17 della legge n. 865 n. 1971 relativa alla indennità loro spettante - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il principio secondo cui, in caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni condotti da affittuari, coloni e mezzadri, l'autonoma indennità dovuta a questi ultimi soggetti titolari di rapporti obbligatori aventi ad oggetto la coltivazione del fondo, è stabilita ai sensi dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è pari al valore agricolo medio di cui al primo comma del precedente art. 16 e va detratta da quella spettante al proprietario determinata in base al valore del bene espropriato, trova applicazione anche nelle ipotesi di accessione invertita, in cui la P.A. espropriante acquista il suolo non già in base al decreto di esproprio, ma a titolo originario, mediante la realizzazione dell'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)