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Sez. 6, Sentenza n. 11874 del 08/01/2003 Ud. (dep. 13/03/2003) Rv. 224259 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI | False dichiarazioni rese al pubblico ministero - Reato previsto dall'art. 371-bis cod. pen. - Dichiarazioni rese al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato - Causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224259-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

Non è punibile per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. la persona informata sui fatti che abbia reso false dichiarazioni al pubblico ministero al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminata per reati in precedenza commessi e in ordine ai quali, al momento in cui è stata sentita, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico (nella specie, la Corte ha applicato ex officio, sulla base dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen., la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva reso false dichiarazioni al pubblico ministero nel procedimento originato da una sua denuncia, rivelatasi, successivamente, calunniosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)