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Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 18/03/1997 Ud. (dep. 29/04/1997) Rv. 207769 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Normativa sulle opere in conglomerato cementizio - Definizione delle stesse - Funzione di sorreggere pesi o sopportare spinte - Estraneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207769-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, la legge 5 novembre 1971, n.1086 stabilisce l'obbligo di un previo progetto esecutivo redatto da professionista qualificato (art.2) e di una previa denuncia al competente ufficio del Genio Civile (art.4) per tutte le opere in conglomerato cementizio specificate nell'art.1. Tra queste sono comprese le opere in conglomerato cementizio armato normale, che sono definite come "quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono a una funzione statica" (comma primo). Gli elementi essenziali di tale definizione sono quello materiale (struttura in conglomerato cementizio armato) e quello funzionale (destinazione a una funzione statica): è quindi estranea al concetto la funzione di sorreggere pesi o sopportare spinte, che è solo una, e non essenziale, delle possibili funzioni statiche della struttura. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il pretore aveva assolto perché, pur avendo accertato che il muro di cinta era stato costruito con cemento armato, aveva altresì verificato che il conglomerato cementizio non era una struttura complessa destinata "a sorreggere pesi o sopportare spinte").

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 13, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)