diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 10/06/1996 Ud. (dep. 17/07/1996) Rv. 205791 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Normativa sulle opere in cemento armato - Distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche - Insussistenza - Denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio - Necessità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205791-01

EDILIZIA - IN GENERE

Gli artt. 1 e 4 della legge n. 1086 del 1971 si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1 comma quarto della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. (Fattispecie relativa all'irrilevanza di alcune "circolari" amministrative regionali emanate in senso contrario).

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)