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Sez. 3, Sentenza n. 1700 del 23/01/2009 (Rv. 606532 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO IN SEDE DI ESERCIZIO DEL RECESSO ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - SANZIONI - IN GENERE | Domanda di ripristino del contratto di locazione originariamente proposta - Successiva richiesta di risarcimento del danno - Ammissibilità - Sussistenza - Mera "emendatio libelli" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606532-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO IN SEDE DI ESERCIZIO DEL RECESSO ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - SANZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui il conduttore abbia originariamente chiesto, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 392 del 1978, il ripristino del contratto di locazione e successivamente proposto, nell'ambito dello stesso giudizio, domanda di risarcimento dei danni, pure prevista dalla norma citata, tale richiesta è ammissibile, costituendo la stessa una semplice "emendatio libelli". Ed invero, secondo i principi generali di cui all'art. 2058 cod. civ., il risarcimento del danno per equivalente si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'"eadem res" dovuta, tende a realizzare una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)