Sez. 2, Sentenza n. 4925 del 08/03/2006 (Rv. 587606 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Relazione con il risarcimento per equivalente - Applicabilità dell'articolo 2058, secondo comma, cod.civ., ai casi di responsabilità contrattuale - Domanda di risarcimento in forma specifica - Condanna d'ufficio al risarcimento per equivalente - Ultrapetizione - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
In tema di danni, il risarcimento per equivalente costituisce un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica. Pertanto, qualora il danneggiato abbia domandato solo il risarcimento in quest'ultima forma, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2058 cod.civ., per il quale può disporsi il risarcimento per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, - disposizione che è applicabile anche in caso di responsabilità contrattuale -, il giudice può condannare d'ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 cod. proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)