Sez. 2, Sentenza n. 7620 del 26/03/2013 (Rv. 625886 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Domanda per responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. - Oggetto - In primo grado e in appello - Differenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA
La domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)