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Sez. 1, Sentenza n. 16975 del 25/07/2006 (Rv. 591422 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Proposizione della relativa domanda per la prima volta in fase di appello - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591422-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod.proc. civ. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)