Sez. L, Sentenza n. 11133 del 11/06/2004 (Rv. 573589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Datore di lavoro costituente persona giuridica - Provvedimento disciplinare emanato da organo privo dei necessari poteri - Nullità - Esclusione - Annullabilità deducibile dal solo datore di lavoro - Configurabilità - Ratifica - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una persona giuridica, l'emanazione di un provvedimento disciplinare da parte di organo privo al riguardo del potere di rappresentanza non comporta la nullità del provvedimento stesso, bensì la sua annullabilità, che può essere fatta valere solo dallo stesso datore di lavoro, il quale potrebbe anche ratificare l'atto a norma dell'art. 1399 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)