Sez. L, Sentenza n. 9533 del 23/09/1998 (Rv. 519096 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Datore di lavoro costituente persona giuridica - Provvedimento disciplinare emanato da organo privo dei necessari poteri - Nullità - Esclusione - Annullabilità deducibile dal solo datore di lavoro - Configurabilità - Ratifica - Ammissibilità - Fattispecie relativa a rapporto di lavoro con l'ENEL.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nei rapporti di lavoro alle dipendenze di una persona giuridica, l'emanazione di un provvedimento disciplinare da parte di organo privo al riguardo del potere di rappresentanza non comporta la nullità dello stesso ma la sua annullabilità, che può essere fatta valere solo dallo stesso datore di lavoro, che può ratificare l'atto a norma dell'art. 1399 cod. civ. (Fattispecie relativa a sanzione irrogata a dipendente dell'Enel con atto non adottato dal direttore compartimentale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)