Sez. 2, Sentenza n. 8863 del 28/11/1987 (Rv. 456218 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA AD ESISTENZA DELLA COSA - EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ - SUFFICIENZA.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA AD ESISTENZA DELLA COSA - EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ - SUFFICIENZA.*
La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprietà della cosa al compratore simultaneamente e per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione progressiva, di carattere e con effetti meramente preliminari (aventi per contenuto quello di porre in essere un successivo negozio), ma configura un'ipotesi di vendita obbligatoria di per sè sufficiente a produrre l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui la cosa verrà ad esistenza. (Conf 4047/78, mass n 393651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)