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Sez. 2, Sentenza n. 4047 del 07/09/1978 (Rv. 393651 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA.*
Stato
decisa il 1978-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393651-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA.*

La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprieta della cosa al compratore simultaneamente e per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione successiva di carattere e con effetti meramente preliminari, ma configura una ipotesi di vendita obbligatoria di per se sufficiente a produrre l'effetto traslativo della proprieta nel momento in cui la cosa verra ad esistenza o anche in un momento successivo qualora le parti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano differito l'effetto medesimo ad un momento posteriore a quello in cui la cosa viene ad esistenza. (V 1726/76, mass n 380488; (V 3460/74, mass n 371975; (V 2520/73, mass n 365968; (V 1147/73, mass n 363653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)