Sez. 2, Sentenza n. 4047 del 07/09/1978 (Rv. 393651 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA.*
La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprieta della cosa al compratore simultaneamente e per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione successiva di carattere e con effetti meramente preliminari, ma configura una ipotesi di vendita obbligatoria di per se sufficiente a produrre l'effetto traslativo della proprieta nel momento in cui la cosa verra ad esistenza o anche in un momento successivo qualora le parti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano differito l'effetto medesimo ad un momento posteriore a quello in cui la cosa viene ad esistenza. (V 1726/76, mass n 380488; (V 3460/74, mass n 371975; (V 2520/73, mass n 365968; (V 1147/73, mass n 363653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)