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Sez. 1, Sentenza n. 8426 del 15/10/1994 (Rv. 488099 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Art. 155 quarto comma, cod. civ. - Disciplina - Coniuge non affidatario dei figli - Inapplicabilità - Diritto dello stesso al mantenimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488099-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dell'art. 155, quarto comma, cod. civ. (nel testo novellato con la legge 19 maggio 1975 n. 151), che attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, ancorché non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) o del diritto di proprietà sull'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, sicché, in mancanza di affidamento di figli minori o di convivenza con figli maggiorenni privi di redditi propri e perciò aventi diritto al mantenimento (come è dato argomentare dalla norma dell'art. 6, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74), detta disposizione non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al mantenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)