Sez. 1, Sentenza n. 2235 del 16/03/1996 (Rv. 496397 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Art. 155 quarto comma cod. civ. - Coniuge non affidatario dei figli - Assegnazione della casa familiare - Esclusione - Addebito della separazione dell'altro coniuge - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In tema di separazione personale, l'art. 155 comma 4 cod. civ. costituisce una norma di carattere eccezionale, che consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge che non sia titolare o contitolare su di essa di un diritto di godimento, sia esso reale o personale, solo allorché a detto coniuge sia affidati i figli. Fuori di tale ipotesi, dettata nell'esclusivo interesse della prole, detta norma non può trovare applicazione, nemmeno come conseguenza dell'addebito della separazione (nella specie, in assenza di figli, anche maggiorenni, il marito pretendeva l'assegnazione della porzione di casa coniugale donata alla moglie, cui era stata addebitata la separazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)